Passa ai contenuti principali

Passi carrabili e cancelli pedonali

Questi due tipi di pratiche consentono la realizzazione e/o la regolarizzazione di aperture su muri di cinta(perimetrazione) sia che si intervenga su aree commerciali, parcheggi, o abitazioni.

PASSI CARRABILI
Le modalità di presentazione sono le stesse per tutte le tipologie di unità immobiliare, l'unica cosa che cambia è se le opere siano state realizzate o no.
Per prima cosa nel caso si volesse realizzare una nuova apertura, e chiedere in Comune il passo carrabile,
bisogna presentare una C.I.L.A. (trattata nel post precedente), con evidenziati nel progetto l'area dove si vuole intervenire e come sarà dopo l'intervento(ANTE e POST OPERAM, ma a questo penserà il tecnico).
Successivamente alla presentazione in comune ed ala realizzazione effettiva dei lavori, si procederà con la variazione catastale, nella quale si aggiornerà la planimetria già depositata, con quella nuova, dove sarà rappresentata l'apertura che si è realizzata.
Effettuato l'aggiornamento catastale il tecnico presenterà il fine lavori.
Ora che si è regolarmente realizzata l'apertura  potrete presentare "Richiesta di Passo Carrabile" compilando
l'apposita modulistica reperibile in comune, da affrancare con marca da bollo e tre fotografie del cancello(una frontale e due laterali).
I tempi di attesa per il rilascio dell'autorizzazione sono circa 30 gg.
Ogni anno il comune invierà all'intestatario del passo carrabile un canone da versare, a seconda delle dimensioni dell'apertura e della zona in cui ricade l'immobile.

Nel caso l'apertura su strada sia già stata realizzata la procedura è la medesima, l'unica cosa che cambia sarà la modalità di presentazione della C.I.L.A. , che in questo caso sarà a sanatoria.

APERTURE PEDONALI
Burocraticamente più semplice rispetto al passo carrabile; per questo tipo di pratica è necessario presentare esclusivamente una C.I.L.A. in comune, nella quale il tecnico rappresenterà il posizionamento ed i particolari costruttivi dell'apertura che si vorrà realizzare.
Anche qui successivamente alla presentazione in comune ed alla realizzazione dei lavori, il tecnico provvederà all'aggiornamento catastale e depositerà il fine lavori in comune.
Nel caso le opere siano già state realizzate, anche qui si presenterà una C.I.L.A. a sanatoria.
Non vi sono ulteriori moduli da presentare ne canoni annui da pagare.


Sperando di essere di aiuto e di chiarimento, nel caso servisse qualche consiglio o informazione più dettagliata contattatemi all'indirizzo: alessiobenni@gmail.com

















Commenti

Post popolari in questo blog

Le serre bioclimatiche

Serre bioclimatiche captanti o semplicemente serre solari Superati i tempi del condono, con tutti quei bei balconcini trasformati in verande, spesso dall'aspetto estetico di dubbio gusto, si è "passati" in tempi relativamente recenti alla realizzazione delle serre bioclimatiche. La domanda sorge spontanea, che cosa è? Quale sarà la sua funzione e che utilità può avere? Questo tipo di manufatti vengono strutturati, progettati ed infine realizzati per adeguare l'efficienza energetica dell'immobile nel quale vengono installati, con un guadagno effettivo in termini di consumo energetico che si attesta ad un minimo previsto del 10%. Le serre  potranno essere esclusivamente sul lato dell'immobile esposto a SUD, SUDEST, SUDOVEST senza "barare" sull'orientamento della propria abitazione. Per quanto riguarda le dimensioni la serra non dovrà avere una superficie lorda superiore al 15% della superficie netta dell'immobile, ad esempio pe...

Frazionamento e Fusione/Accorpamento di unità immobiliari D.L. 133/2014

Con l'introduzione del Decreto Legge n°133/2014(il cosiddetto "Sblocca Italia") viene apportata una importantissima modifica all'Art.3 del D.P.R. 380/01(Testo Unico Edilizia): si intendono per manutenzione straordinaria ... le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso . C osa comporta la modifica a questa...