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Visualizzazione dei post da settembre, 2015

Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Con la "Legge di Stabilità 2015"   il Governo ha prorogato al 31/12/2015 la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50% fino ad una spesa massima di € 96.000,00 per unità immobiliare. Le lavorazioni che danno accesso sono le seguenti: Manutenzione ordinaria solo su parti comuni, semplificando il concetto, si tratta di agevolazioni a livello condominiale per ristrutturazioni leggere(rifacimento finiture, manutenzione impianti tecnologici esistenti, sostituzione pavimenti ecc...); i rimborsi saranno stabiliti in base alle quote millesimali di proprietà di ogni singolo condomino. Manutenzione straordinaria, in questo caso è anche il singolo proprietario di un immobile a poterne usufruire in caso di ristrutturazione esclusiva della propria unità immobiliare, le lavorazioni includono lavori di muratura(spostamento tramezzi, parti strutturali), frazionamento o accorpamento di unità immobiliari; Ristrutturazione edilizia, ossia tutte le op...

Frazionamento e Fusione/Accorpamento di unità immobiliari D.L. 133/2014

Con l'introduzione del Decreto Legge n°133/2014(il cosiddetto "Sblocca Italia") viene apportata una importantissima modifica all'Art.3 del D.P.R. 380/01(Testo Unico Edilizia): si intendono per manutenzione straordinaria ... le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso . C osa comporta la modifica a questa...