Con l'introduzione del Decreto Legge n°133/2014(il cosiddetto "Sblocca Italia") viene apportata una importantissima modifica all'Art.3 del D.P.R. 380/01(Testo Unico Edilizia):
si intendono per manutenzione straordinaria ... le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
Cosa comporta la modifica a questa parte dell'art.3?
In parole semplici tutte le opere che riguardano il frazionamento o la fusione di Unità Immobiliari saranno presentabili presso gli uffici tecnici comunali mediante S.C.I.A. o C.I.L.A. e non più mediante D.I.A.
La pratica sarà esente dal versamento degli oneri concessori(argomento che tratterò a breve), basterà il versamento alla tesoreria comunale della reversale base(solitamente € 251,24).
Sperando di essere di aiuto e di chiarimento, nel caso servisse qualche consiglio o informazione più dettagliata contattatemi all'indirizzo: alessiobenni@gmail.com
Commenti
Posta un commento