
Iniziamo ad inerpicarci per questo argomento dalle varianti potenzialmente illimitate.
Nello specifico verrà trattato il Piano Casa della Regione Lazio, Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 e s.m.i.
Nello specifico verrà trattato il Piano Casa della Regione Lazio, Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 e s.m.i.
Premetto da subito, sarà suddiviso nella maniera che, perlomeno a mio giudizio, ritengo più chiara e possibile da spiegare.
Gli interventi possono coinvolgere edifici sia ad uso "residenziale" che "non residenziale".
I fabbricati coinvolti possono essere sia legittimamente ultimati ossia in possesso dei vari titoli abilitativi(Permesso di Costruire, Licenza Edilizia, Concessione in Sanatoria ecc...), in fase di realizzazione(per le nuove edificazioni); anche agli immobili ubicati in aree vincolate può essere applicato il Piano Casa(salvo ottenimento dei vari nulla osta).
Per la presentazione presso gli Enti(Dipartimenti, municipi, ecc...) sarà necessario procedere con una D.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire.
A presto con i post con spiegazioni il più semplici e dettagliate possibile.
Sperando di essere di aiuto e di chiarimento, nel caso servisse qualche consiglio o informazione più dettagliata contattatemi all'indirizzo: alessiobenni@gmail.com
I fabbricati coinvolti possono essere sia legittimamente ultimati ossia in possesso dei vari titoli abilitativi(Permesso di Costruire, Licenza Edilizia, Concessione in Sanatoria ecc...), in fase di realizzazione(per le nuove edificazioni); anche agli immobili ubicati in aree vincolate può essere applicato il Piano Casa(salvo ottenimento dei vari nulla osta).
Ambiti di applicazione
- Legittimamente realizzati ed ultimati (art. 2, comma 1, lett. a);
- Non ultimati, purché autorizzati da titolo abilitativo (art. 2, comma 1, lett. a);
- Ultimati con titolo abilitativo in sanatoria (art. 2, comma 1, lett. b);
- Situati in aree vincolate, previa acquisizione del nullaosta (art. 2, comma 3);
Tale legge non può essere applicata nei casi seguenti:
- Nei paesaggi dei centri e nei nuclei storici individuati dal PTPR(vincolo paesaggistico);
- Nelle aree con vincolo di inedificabilità assoluta;
- Salvo eccezioni, nelle aree naturali protette;
- Nelle aree del demanio marittimo;
- Nelle zone di rischio molto elevato individuate dai Piani di bacino;
- Nelle fasce di rispetto di strade pubbliche, ferrovie, etc...
- Nei complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati prima del 1930;
Le tipologie di intervento principali sono quattro, ognuna delle quali ha svariate casistiche ammissibili e realizzabili. Per ora mi limiterò ad elencarle, nei successivi post ci occuperemo dei singoli casi.
- Ampliamento degli edifici (art. 3);
- Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato (art. 3 ter);
- Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4);
- Recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti;
Per la presentazione presso gli Enti(Dipartimenti, municipi, ecc...) sarà necessario procedere con una D.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire.
A presto con i post con spiegazioni il più semplici e dettagliate possibile.
Sperando di essere di aiuto e di chiarimento, nel caso servisse qualche consiglio o informazione più dettagliata contattatemi all'indirizzo: alessiobenni@gmail.com
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