Ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Turismo si definiscono locazioni turistiche “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati”.
- Prevedono la stipula tra le parti soltanto nel caso in cui la locazione abbia durata superiore ai 30 giorni, in caso contrario, la legge non prevede alcun pagamento di imposta di registro e nessun tipo di obbligo a carico del locatore o dell’affittuario;
- Rappresenta un contratto “libero”, in quanto non sono imposte regole per il calcolo del canone stabilito, che resta alla libera contrattazione delle parti. Inoltre, rispetto agli altri tipi di contratti di affitto, non vi è alcun obbligo di versare, né caparre, né tantomeno cauzioni;
- Nel caso si intendano anche offrire servizi di pulizia giornaliera, cambio di biancheria o servizi di ristorazione, colazione, stiratura, eccetera, si corre il rischio di non essere più difronte ad una locazione turistica, ma ad un’attività di tipo alberghiero, con conseguente vincolo di presentazione di una S.C.I.A. di tipo commerciale, iscrizione alla camera di commercio territoriale ed apertura P.IVA.
Dal punto di vista “pratico” per certificare il reddito ricevuto dalla locazione, che dovrà essere riportato in dichiarazione dei redditi sarà sufficiente predisporre e conservare:
- il contratto di locazione ad uso turistico, firmato da entrambe le parti per esteso nell’ultima pagina e per sigla in ogni sua pagina: potrebbe essere utile avere copia dei documenti di identità degli occupanti;
- la ricevuta che dovrete rilasciare al momento del pagamento del canone di locazione: il canone di locazione deve essere versato al momento del rilascio dei locali. Sulla ricevuta da consegnare all’ospite dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00 qualora il canone di locazione superi le € 77,47.
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